Nell'accogliere la domanda di risarcimento danni, patrimoniali e non, avanzata da un ciclista 🚴♀️, assistito dal nostro Studio, per le lesioni patite a seguito di caduta dovuta ad una carente manutenzione della pavimentazione stradale, il Tribunale di Torino ha ribadito che "e' onere del danneggiato provare il fatto dannoso e il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno e, ove a prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosita', dimostrare che lo stato dei luoghi presentava una obiettiva situazione di pericolosita' tale da rendere molto probabile se non inevitabile il verificarsi del danno, nonche' di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla sitazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza atteso che il caso fortuito puo' essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato".