"Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro, si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.” Se sottoscritto da entrambe le parti, il modulo CAI “a doppia firma” ingenera una presunzione iuris tantum, valevole nei confronti dell’assicuratore, sempre liberamente apprezzabile dal giudice e superabile fornendone prova contraria, ricorrendo ad altra presunzione ovvero in ragioni di altre risultanze di causa."
"Si osserva che l’attrice produceva venti fotografie del veicolo danneggiato; non così controparte convenuta che non ne produceva alcuna, né sono allegate alla perizia, tantomeno produceva perizia di riscontro del veicolo antagonista Fiat Marea seppur prevista dal fiduciario (“Seguirà perizia di riscontro). La convenuta non offre prova liberatoria alcuna, disaminabile in causa sulla compatibilità e/o coerenza dei danni. Inoltre, sulla perizia stragiudiziale convenuta compare la voce “Coerenza del danno - SI”. Non sussiste agli atti, infine, allegazione tecnico difensiva convenuta alcuna, che in ordine alla compatibilità, ne consenta l’esclusione."
"Alla luce della perduranza del processo instaurato avanti quest’Ufficio nel 2021 e della assenza di offerta stragiudiziale e/o di rifiuto motivato ex lege, nonché in corso di causa, si liquidano € 1.500,00 in favore della Cassa ammende."
"È applicabile il disposto ex art. 148, c. 10 codice Assicurazioni, con trasmissione della sentenza all’IVASS ex lege, stante la mancata formulazione d’offerta stragiudiziale."
Nell'assolvere un nostro assistito dal reato di fuga, il Tribunale di Torino, richiamando i principi espressi dalla Corte di Cassazione, rammenta che il reato di fuga previsto dall’art. 189, comma 6, C.d.S., “è un reato omissivo di pericolo, per la cui configurabilità è richiesto il dolo, che deve investire essenzialmente l’inosservanza dell’obbligo di fermarsi in relazione all’evento dell’incidente concretamente idoneo a produrre ripercussioni lesive alle persone, e non anche l’esistenza di un effettivo danno per le stesse. Come tutte le norme incriminatrici volte alla tutela avanzata d’interessi, la concretezza dell’evento che giustifica la previsione non può giungere sino ad un’effettiva constatazione del tipo di nocumento procurato. Non a caso, infatti, la previsione utilizza il termine aspecifico di “danno”, volutamente ignorando il più preciso riferimento a quello di “lesione”.
Il reato di omissione di soccorso sanziona invece una “condotta ulteriore e diversa rispetto a quella repressa dal comma precedente: quella del conducente che, coinvolto in un incidente stradale, comunque ricollegabile al suo comportamento, non ottemperi all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite. In tale ultima evenienza, non basta la consapevolezza che dall’incidente possano essere derivate conseguenze per le persone, occorrendo che un tale pericolo appaia essersi concretizzato, almeno sotto il profilo del dolo eventuale, in effettive lesioni dell’integrità fisica”.
Si può dunque affermare che il reato di mancata prestazione dell’assistenza occorrente dopo un investimento “esiga un dolo meramente generico, ravvisabile in capo all’utente della strada il quale, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità che dall’incidente sia derivato danno alle persone, non ottemperi all’obbligo di prestare la necessaria assistenza ai feriti. Dolo che può ben configurarsi anche come eventuale”.
Molte volte a seguito di un sinistro stradale mentre il veicolo danneggiato viene risarcito dall'assicurazione RC AUTO, il veicolo danneggiante che ha sottoscritto per tali eventi la garanzia COLLISIONE trova difficoltà ad ottenere l'indennizzo assicurativo dovutogli in forza del premio pagato.
Nel caso di specie il Tribunale di Torino in primo grado aveva rigettato la domanda perché:
1) il modulo CID non indicava il numero civico dove si era verificato il tamponamento e quindi veniva ritenuto incompleto
2) non vi erano testimoni
3) non vi era stata denuncia all'Autorità competente, prevista nelle condizioni di polizza
4) la fattura di riparazione del carrozziere era stata emessa a distanza di alcuni mesi dall'evento sinistroso e quando il veicolo era stata venduto dall'assicurato
La Corte d'Appello accogliendo tutti i motivi di appello proposti da Studio Legale Palermiti ha riformato integralmente la sentenza del Tribunale, liquidando all'assicurato l'indennizzo dovuto in forza della garanzia collisione.
Viene così messo un punto fermo su alcuni aspetti (mancanza di testimoni, non intervento delle Autorità, emissione fattura in data successiva al sinistro e all'avvenuta compravendita dell'auto) che spesso vengono "strumentalizzati" dalle Compagnie Assicurative per respingere le richieste di indennizzo, pur a fronte dell'avvenuto risarcimento in ambito rc auto del veicolo danneggiato.
Il danneggiato, assistito dal nostro Studio, vince ad aprile 2023 una causa di risarcimento danni radicata nel mese di ottobre 2020.
Vengono liquidati 11.400 euro di capitale, oltre interessi legali.
Gli interessi vengono quantificati in euro 𝟒.𝟑𝟕𝟎, applicando il comma 4 dell'art.1284 c.c.
L'assicurazione rifiuta il pagamento sostenendo che gli interessi dovuti ammontino al minor importo di euro 𝟑𝟓𝟎.
Il Tribunale di Roma, con ordinanza 6.12.2023, conferma il deconto del danneggiato, enunciando il seguente principio di diritto:
“𝐈𝐥 𝐬𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐬𝐢 𝐝𝐢 𝐜𝐮𝐢 𝐚𝐥𝐥’𝐚𝐫𝐭. 𝟏𝟐𝟖𝟒, 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐚 𝟒, 𝐜.𝐜., 𝐧𝐨𝐧 𝐞̀ 𝐚𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐞 𝐨𝐛𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐟𝐨𝐧𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐭𝐮𝐚𝐥𝐞, 𝐦𝐚 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐚 𝐪𝐮𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐧𝐚𝐬𝐜𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐚 𝐟𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐢𝐥𝐥𝐞𝐜𝐢𝐭𝐨 𝐨 𝐝𝐚 𝐚𝐥𝐭𝐫𝐨 𝐟𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐨 𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐢𝐝𝐨𝐧𝐞𝐨 𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐫𝐥𝐞, 𝐯𝐚𝐥𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐥𝐚 𝐜𝐥𝐚𝐮𝐬𝐨𝐥𝐚 𝐝𝐢 𝐬𝐚𝐥𝐯𝐞𝐳𝐳𝐚 𝐢𝐧𝐢𝐳𝐢𝐚𝐥𝐞 (𝐜𝐡𝐞 𝐫𝐢𝐦𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢 𝐥𝐚 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐢 𝐝𝐞𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐚𝐫𝐧𝐞 𝐥𝐚 𝐦𝐢𝐬𝐮𝐫𝐚) 𝐚𝐝 𝐞𝐬𝐜𝐥𝐮𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐢𝐥 𝐜𝐚𝐫𝐚𝐭𝐭𝐞𝐫𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐞 𝐢𝐧𝐝𝐞𝐫𝐨𝐠𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐬𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐠𝐢𝐚̀ 𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐢𝐦𝐢𝐭𝐚𝐫𝐧𝐞 𝐢𝐥 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐨 𝐝’𝐚𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞.”
Senza necessità di attività istruttoria ma in base alla sola documentazione prodotta in causa ed aderendo alle nostre argomentazioni giuridiche, la sentenza ritiene che:
1) la produzione degli articoli di giornale è sufficiente per ritenere provato l'evento grandine;
2) la perizia extra giudiziale della Compagnia assicurativa che indica un costo orario inferiore alla media dei prezzi di mercato praticati sulla piazza di Torino può essere aumentata e ricondotta ai giusti parametri dal Giudicante senza necessità di ricorrere ad una Consulenza Tecnica d'Ufficio;
3) accertata la sussistenza dell'evento grandine e la compatibilità dei danni riportati dal veicolo, nessun sindacato spetta al perito e/o al Giudicante in merito alla tecnica (levabolli / riverniciatura totale) riparativa utilizzata per il ripristino del veicolo
Il danno patrimoniale da anticipato pensionamento consiste nello scarto tra il trattamento di quiescenza cui la vittima avrebbe avuto diritto se, rimasta sana, avesse lavorato fino all’età massima consentita, ed il minor importo che invece le sarà erogato, per essere stata costretta a cessare anticipatamente l’attività lavorativa.
In un sistema pensionistico basato sul metodo c.d. contributivo, il trattamento pensionistico sarà tanto maggiore, quanto più cospicui saranno i versamenti effettuati dal lavoratore durante l’attività lavorativa. Di conseguenza, se i versamenti si riducono a causa dell’impossibilità di proseguire il lavoro, provocata dal fatto illecito, la diminuzione della pensione sperata è conseguenza immediata e diretta di quest’ultimo.
Immaginiamo che il danneggiato, a causa della maggior usura lavorativa dovuta al sinistro, sia costretto a pensionarsi anticipatamente, poniamo all’età di 62 anni invece che all’età minima di 67 anni.
Come calcolo il danno patrimoniale patito?
1) determino in via presuntiva la retribuzione annua da lavoro dipendente che il danneggiato avrebbe continuato a maturare sino all’età minima pensionabile di anni 67, poniamo € 20.000.
2) calcolo la differenza tra l’importo netto annuo che sarebbe spettato al danneggiato se fosse rimasto sano (poniamo € 15.000) e la pensione netta annua che invece percepisce la vittima con 5 anni di contributi in meno (poniamo € 12.000), pari ad € 3.000,00.
3) Il danno patrimoniale patito dal danneggiato, va quindi liquidato procedendo alla capitalizzazione dell’importo di € 3.000,00, cioè attraverso la moltiplicazione dell’importo annuo del danno patito dalla vittima per un coefficiente di capitalizzazione che tenga già conto del c.d. “montante di anticipazione” (c.d. sconto).
Lo Studio ha recentemente definito in via bonaria un danno da anticipata perdita del rapporto parentale, facendo ottenere al proprio Assistito un risarcimento calcolato secondo il criterio della c.d. equità partendo dalle tabelle, in sostituzione del meno favorevole criterio della c.d. proporzionalità secca.
Quest'ultimo criterio potrebbe verosimilmente trovare costante applicazione presso la Suprema Corte.
Il caso: sinistro mortale.
Uomo di 74 anni con aspettativa media di vita di altri 8 anni ed aspettativa concreta di vita di 5, 6 mesi per effetto di male incurabile. Il danno patito dalla moglie per la perdita anticipata del rapporto, riconoscendo un valore di € 255.000 secondo le tabelle di Milano per il danno parentale tout court, si risolverebbe secondo il criterio della "c.d. proporzionalità secca" nella seguente equazione 255.000 : 8 = X : 1 ed è pari a circa € 32.000.
Il nostro Studio ha invece ottenuto che la liquidazione fosse effettuata secondo il criterio "dell'equità, partendo dalle tabelle", ottenendo che il risarcimento fosse ridotto, in via equitativa, del solo 20% per un importo pari ad € 204.000 (255.000 - 20%), risarcite integralmente le altre voci di danno patrimoniale e biologico iure hereditatis.
L’Avv. Marco Palermiti, in collegamento da Torino, ci parla del “Risarcimento del danno biologico”.
Articolo: https://atuadifesa365.it/2023/03/04/avv-marco-palermiti-risarcimento-del-danno-biologico/
Una nota compagnia assicurativa, nell'anno 2018, senza nulla comunicare all'assicurato-consumatore e fermo restando il contenuto della scheda di polizza a mano del cliente analogo a quello dell'anno precedente, ha inserito nelle condizioni generali di contratto un limite massimo di indennizzo nel caso l'assicurato si fosse rivolto a carrozzerie non convenzionate per effettuare la riparazione del veicolo grandinato.
Immediatamente è sorto tra gli operatori del diritto il dibattito sulla legittimità di una siffatta tipologia di clausola: al momento della sottoscrizione, il consumatore era informato del prodotto assicurativo che si accingeva ad acquistare? Il limite di indennizzo che penalizza il carrozziere di fiducia è conforme alla normativa anti trust comunitaria? e rispetto al DDL Concorrenza? Non è che l’effetto di tali clausole non sia tanto la riduzione delle tariffe quanto la restrizione nella facoltà di scelta dell’assicurato? la questione è tutt'ora aperta e dibattuta non solo in giurisprudenza ma anche tra gli organismi di vigilanza quali l'IVASS e l'AGCM.
La sentenza allegata fornisce una prima risposta favorevole all’assicurato/consumatore che si era rivolto al proprio carrozziere di fiducia.
La sentenza scaricabile nel link chiarisce quali siano i presupposti per invocare la responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia nei casi, frequenti, di caduta accidentale in un punto vendita aperto al pubblico.
Nel caso in esame la nostra Assistita evocava in giudizio la srl M. quale società cui fa capo l’omonimo punto vendite sito alla Via Roma in Torino, deducendo che in data 30.6.2019 - mentre in periodo di saldi estivi era intenta a visionare abiti appesi in esposizione al piano inferiore dell’esercizio commerciale - andava a collidere ed inciampava in un rialzo dell’altezza di circa 10/15 centimetri posto alla base della esposizione, rialzo privo di cartelli e/o segnalazioni ed anzi occultato dalla merce esposta.
La Procura di Torino, nel richiedere l'archiviazione per i procedimenti penali aperti a seguito della denuncia di alcuni familiari di ospiti deceduti nelle RSA nonché dello stesso personale OSS che aveva contratto il virus, ripercorre quei difficili mesi dell'anno 2020 fornendo un quadro statistico sulla diffusione dell'infezione nella Regione Piemonte e un quadro normativo sui profili di responsabilità delle RSA nella circolazione del virus al loro interno.
La scrittura privata fa fede della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta in giudizio ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta. Se poi la parte gravata dall'onere del disconoscimento assolve tempestivamente a tale onere, la legge riserva sulla parte che ha prodotto lo scritto disconosciuto la scelta tra la rinuncia ad avvalersene o l'instaurazione del procedimento incidentale di "verificazione": in quest'ultimo caso, se l'esito di tale giudizio è positivo, la scrittura varrà ad ogni effetto come se fosse stata riconosciuta; se, invece, l'esito è negativo, la scrittura disconosciuta rimarrà priva di effetto probatorio. Il caso esaminato nella sentenza allegata tratta l'ipotesi di “falso in velocità a memoria per forme note”
La pronuncia allegata, richiamando l'indirizzo più estensivo enunciato da ultimo dalle sezioni unite della Suprema Corte, ha autorizzato il genitore a permanere in Italia per mesi 24.
Le Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano sono conformi a diritto, salvo che per il danno da perdita parentale che va liquidato usando tabelle basate sul sistema a punti.
Potete scaricare la sentenza della Cassazione civile n. 33005/2021 nel link sottostante
Il provvedimento allegato ricorda i contrasti, tutt'ora esistenti tra giurisprudenza, circolari del Ministero dell'Interno e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in merito alla validità ed efficacia della circolazione di veicoli già immatricolati con targa prova.
la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino, che ha rigettato l'appello proposto da una paziente che lamentava una responsabilità dell'azienda ospedaliera e del chirurgo per il manifestarsi di una recidiva di alluce valgo, ribadisce noti principi in materia di responsabilità medica, nesso causale e colpa nonché le preclusioni probatorie in cui incorrono le parti che omettono di produrre documenti entro i termini perentori fissati dalla legge
Con il decreto allegato il Tribunale per i Minorenni di Torino, accogliendo le tesi di fatto e di diritto proposte dallo Studio, ha autorizzato i genitori di figli minorenni irregolari a permanere per il periodo di 3 ANNI nel territorio dello Stato consentendo loro di poter svolgere attività lavorativa.
La sentenza affronta e risolve le seguenti questioni: a) PRESUNZIONE DI COLPA PARITARIA: sebbene giurisprudenza costante e il codice della strada impongano al conducente favorito di prevedere le condotte illecite altrui, “tali norme, tuttavia, non possono essere lette in modo tanto estremo da enucleare l'obbligo generale di prevedere e governare sempre e comunque il rischio da altrui attività illecita, vi sono aspetti della circolazione stradale che necessariamente implicano un razionale affidamento”. Infatti, “la soluzione contraria non solo sarebbe irrealistica, ma condurrebbe a risultati non conformi al principio di personalità della responsabilità, prescrivendo obblighi talvolta inesigibili e votando l'utente della strada al destino del colpevole per definizione o, se si vuole, del capro espiatorio”; b) AUTO SOSTITUTIVA: è dovuto al danneggiato il rimborso del relativo costo se dimostra di aver sostenuto una spesa per procacciarsi un mezzo sostitutivo, a prescindere dai motivi per i quali si è determinato di ricorrere al noleggio (i motivi soggettivi, infatti, non sono elemento costitutivo del risdarcimento); c) SPESE LEGALI STRAGIUDIZIALI: esse, se necessarie e congrue, sono dovute al danneggiato costituendo una ordinaria ipotesi di danno emergente.
Accogliendo la tesi dello studio che patrocinava la parte acquirente, il Tribunale di Torino ha statuito che:
1) nei contratti che prevedono l'esecuzione di una prestazione periodica, la tolleranza del creditore nel ricevere i pagamenti oltre il termine stabilito rende inoperante la clausola risolutiva espressa;
2) il principio di "buona fede", che costituisce fonte legale di integrazione del contratto, trova applicazione anche nella fase di esecuzione dello stesso e le parti devono conformare ad esso il proprio comportamento.
Accogliendo le tesi difensive dello studio, la sentenza allegata ribadisce che:
1) per attribuire ad un soggetto la qualifica di "amministratore di fatto" di un'azienda occorre l’individuazione di specifiche e non occasionali attività di gestione nonché la presenza di precise condotte aventi rilevanza esterna, tali da ingenerare nei terzi il convincimento che egli sia il soggetto gestore della società; in altri termini l'amministrazione di fatto presuppone l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.
2) l'obbligo di conservazione e di consegna della documentazione contabile al curatore, grava in via esclusiva sul soggetto che riveste la carica di amministratore al momento della dichiarazione di fallimento
Il danno patrimoniale futuro, tecnicamente definito "lucro cessante", è un guadagno non conseguito, a differenza del danno emergente, il cui accertamento andrà effettuato in base a giudizi prognostici che richiedono non solo e non sempre una assoluta certezza in ordine all'accadimento, ma anche una ragionevole previsione che il danno in questione si produrrà in futuro. Vediamo l'applicazone pratica dei criteri di stima.
ELENCO DELLE ATTIVITA’ CHE RIENTRANO NEI SETTORI DI CUI ALL’ART. 4 DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 27 MAGGIO 2020
Nella sentenza qui allegata il Tribunale di Torino, sezione penale, assolve il sanitario dal reato di lesioni colpose gravi a seguito di caduta accidentale della paziente ricoverata. Il Magistrato ha modo di chiarire - rifacendosi alla raccomandazione del Ministero della Salute del 13 novembre 2011 - che l'applicazione delle spondine laterali al letto del paziente deve essere adottata quale "extrema ratio" e solo nei casi in cui venga ravvisato uno stato di necessità ovvero la necessità di evitare un rischio attuale di morte o danno grave alla salute.
In allegato le circolari, redatte dai professionisti con i quali lo Studio collabora da tempo in ottica multidisciplinare, relative alle seguenti tematiche: 1) Decreto liquidità 2) Credito sulle locazioni di locali C/1 3) Credito per sanificazione 4) Spostamento scadenze fiscali e modalità di spostamento delle scadenze dei versamenti del 16/04/2020 e del 16/05/2020. Lo studio è a disposizione ai recapiti 0114546984 / avv.marcopalermiti@slpalermiti.com
L’art. 2087 c.c., che tutela l’integrità fisica dei lavoratori, sancisce la responsabilità datoriale per il danno riportato dal lavoratore non in virtù della violazione di una specifica norma antinfortunistica ma quale conseguenza della violazione del generico, ma non meno cogente, dovere di usare la massima prudenza per tutelare i propri dipendenti.
Utilizzando materiale estrapolato dai ricorsi che lo Studio ha redatto nel patrocinare cause di casi analoghi, abbiamo cercato di fornire lo stato dell’arte degli arresti giurisprudenziali in materia.
Per ogni approfondimento o necessità potete contattarci al 0114546984 oppure avv.marcopalermiti@slpalermiti.com
1) Si deve evitare di uscire di casa, ma è consentito farlo in tre casi: "per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, per situazioni di necessità o per spostamenti per motivi di salute".
"Comprovate esigenze lavorative" significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite autocertificazione o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Ricapitolando, è sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi.
Le "situazioni di necessità" sono quelle che riguardano "l'acquisto di beni essenziali", come ad esempio fare la spesa. In queste circostanze occorre comunque assicurare la distanza interpersonale di almeno un metro.
Le tre ragioni giustificatrici valgono anche per gli spostamenti all'interno del proprio comune.
Se vi trovate lontano da casa potete farvi rientro, il decreto lo stabilisce in maniera esplicita: "è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza". Questa motivazione all'evidenza può essere utilizzata una sola volta.
Si può viaggiare in auto al massimo in due, il guidatore ed un passeggero nel sedile posteriore.
2) Per uscire occorre compilare un'autodichiarazione. Nel caso in cui non la si abbia con sé, tale certificazione potrà essere resa seduta stante sui moduli in dotazione alle forze dell'ordine incaricate di effettuare i controlli. L'autocertificazione verrà chiesta anche ai pedoni
3) Viene sanzionata penalmente non la mancanza materiale del foglio di autocertificazione (la dichiarazione può essere resa agli agenti) ma l'uscita in assenza delle ragioni giustificatrici. In tal caso si commette il reato di natura contravvenzionale di cui all'art. 650 c.p.,inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, sanzionato con l'arresto sino a 3 mesi o con l'ammenda fino a € 206. In concreto, a seguito di denuncia, vi verrà notificato un decreto penale di condanna che, se non opposto, resterà nella propria fedina penale. In caso di opposizione al decreto penale il reato può essere estinto mediante oblazione (pagamento di una somma di denaro allo stato). Se invece è il contenuto dell'autocertificazione a non essere veritiero, si commette l'ulteriore reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico punito dall'art. 483 c.p. (in relazione agli artt. 46, 47 e 76 DPR 445/2000) con la pena della reclusione fino a due anni. Se il soggetto che si sposta dovesse accusare sintomi o essere positivo al corona virus potrebbe, sussistendo ulteriori elementi, commettere anche il reato di epidemia, perlomeno nella forma colposa (art. 452 c.p.).
Nella sentenza allegata, il Tribunale di Torino, sezione lavoro, conferma l'orientamento che ritiene sia sufficiente per il lavoratore che agisca in giudizio per il pagamento delle spettanze derivanti dal rapporto di lavoro dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (la sussistenza di un rapporto lavorativo) mentre può limitarsi ad allegare il mancato pagamento di quanto dovuto, essendo onere del datore di lavoro dare la prova del fatto estintivo del diritto, ossia dell'avvenuto adempimento.
Accogliendo la tesi dello studio, il Giudicante ha condannato la concessionaria autostradale, custode del tratto autostradale, al risarcimento del danno patito dal veicolo del danneggiato a causa dell'abbassamento repentino della sbarra Telepass durante il transito dell'auto.
Allegare in corso di causa l'assenza di prova dell'evento e della copertura, dopo aver posto in essere tutte le attività conseguenti ad un sinistro e propedeutiche alla liquidazione, senza mai contestare alcunché, è attività difensiva inconciliabile col pregresso riconoscimento di copertura assicurativa ed è un comportamento contrario ai principi di buona fede processuale
Il Tribunale di Torino, accogliendo le nostre argomentazioni, ha ribadito come le assicurazioni siano tenute a rimborsare al danneggiato il costo della vettura di cortesia, indipendentemente dalla necessità dell'utilizzo del veicolo per fini lavorativi.
In allegato le brevi considerazioni sul tema, alla luce dell'attuale quadro giurisprudenziale
nella sentenza allegata, il Giudice di Pace di Torino, accogliendo la tesi dello studio, ha giudicato illegittima per restizione alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, la clausola del contratto assicurativo che impone all'assicurato di far riparare il proprio veicolo solo presso carrozzerie convenzionate, pena la riduzione dell'importo da indennizzare mediante il raddoppio della franchigia contrattuale di € 500 elevata ad € 1.000.
Nell'allegata sentenza il Tribunale di Torino fornisce la propria visione sulla natura della responsabilità medica, sulla distinzione tra obbligazione di mezzi e di risultato e sul concetto di "complicanza" medica, giungendo ad escludere la responsabilità del sanitario per l'insuccesso chirurgico nel caso in cui la complicanza dell'intervento fosse prevedibile ma inevitabile.
Accogliendo la nostra tesi il Tribunale di Torino ha condannato il Condominio (coperto da polizza rc terzi) a risarcire il danno al condomino che, uscendo dall'ascensore, inciampava nel dislivello formatosi tra il vano cabina ed il piano di arresto, cadendo e procurandosi lesioni personali. La sentenza analizza i differenti obblighi e i diversi profili di responsabilità del Condominio e della società manutentrice dell'impianto.
Accogliendo le argomentazioni dello studio basate sulla normativa nazionale e comunitaria, il Tribunale di Milano ha annullato il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale emesso nei confronti dello straniero.
Le nostre brevi considerazioni sull'argomento, scaricando il testo completo in calce.
Brevi riflessioni sui recenti orientamenti della Corte di cassazione in materia di fermo tecnico.
Il Tribunale di Milano ha chiarito che: a) in ipotesi di sinistro stradale tra due veicoli asseritamente non verificatosi, il diritto di querela è attribuito ad entrambe le compagnie assicurative (del danneggiato e del danneggiante responsabile civile); b) se il responsabile del sinistro disconosce la sottoscrizione del CID e tuttavia demolisce il veicolo prima dell'ispezione tecnica del perito assicurativo, manca la prova - oltre ogni ragionevole dubbio - della sussistenza del fatto di reato.
La sentenza n. 580/2018 aderendo alle nostre tesi ha affermato non solo dovuto il risarcimento del fermo tecnico commisurato al costo di un veicolo sostitutivo ma altresì che non vi è frazionamento abusivo del credito risarcitorio nel caso in cui riparatore e noleggiatore siano due soggetti diversi.
Accogliendo le argomentazioni dello studio, il T.A.R. Piemonte ha affermato il principio per cui l'Amministrazione deve valutare, per ogni caso specifico, la sussistenza di elementi certi per poter revocare la licenza di porto d'armi.
Il Tribunale di Torino ha condannato il commercialista che, ricevuto il denaro dal cliente, non provvedeva poi a pagare in suo nome e conto le imposte all'erario. I danni risarciti comprendono le maggiori imposte, interessi e sanzioni.
Non ci sono scuse, il costo documentato del noleggio della vettura sostitutiva deve essere rimborsato dall'assicurazione, indipendentemente dalla necessità lavorativa di utilizzo del veicolo.
Il GdP Torino ha condannato l'assicurazione a risarcire il danneggiato, difeso dallo studio, per invalidità permanente, danno morale e spese di assistenza legale stragiudiziale
Se il manto stradale è sconnesso il Comune è tenuto a risarcire il danno patito dall'utente della strada, senza che sia necessario per il danneggiato dimostrare che il pericolo sia invisibile, imprevedibile ed inevitabile. Aderendo alla nostra tesi, il Giudicante ha affermato come i danni causati da cose in custodia siano fonte di responsabilità oggettiva per la P.A. e non di colpa presunta.
Le Assicurazioni non possono rifiutare di pagare il costo dell'auto sostitutiva adducendo che il contratto prevedesse a favore del cliente/danneggiato la messa a disposizione di un veicolo di cortesia da parte della medesima Compagnia assicurativa. Accogliendo la nostra tesi, il Giudicante ha affermato che la fonte dei diritti del danneggiato è sempre un illecito civile e non un contratto assicurativo
Accogliendo le tesi dello studio è stato affermato che: 1) l'offerta delle assicurazioni del solo valore del veicolo antecedente il sinistro, determinato in base a riviste di settore, non costituisce integrale risarcimento del danno, con conseguente obbligo di corrispondere il costo di riparazione (nel caso di specie a fronte di una valutazione del veicolo di € 1.000 è stato riconosciuto un risarcimento pari al costo delle riparazioni di € 2.500); 2) se il danneggiato cede il proprio credito ad un carrozziere, il pagamento effettuato in epoca successiva dall'assicurazione al cedente invece che al riparatore cessionario, è errato ed obbliga l'assicurazione a pagare nuovamente al cessionario l'intero importo dovuto
Il GdP di Torino, condividendo le argomentazioni dello studio, ha condannato l'assicurazione a pagare il costo di riparazione del veicolo - € 7.500 -, pur a fronte di un valore commerciale stimato dal perito di € 5.600.
Accogliendo le nostre tesi, è stato ribadito che l'indennizzo diretto è una facoltà data al danneggiato, il quale, se vuole, può scegliere di agire in giudizio contro l'assicurazione del responsabile civile.
Il G.I.P. presso il Tribunale di Torino, facendo proprie le difese del medico assistito dal nostro studio, ha ribadito che: 1) deve essere processualmente certo che la condotta omissiva del medico sia stata condizione necessaria dell'evento lesivo; 2) è esclusa la responsabilità penale del medico, qualora siano state rispettate le indicazioni accreditate dalla comunità scientifica.
Il Tribunale dei Minori, aderendo alla tesi sostenuta dal nostro studio, ha autorizzato il genitore extracomunitario a soggiornare in Italia per 24 mesi stabilendo prioritario l'interesse del minore alla permanenza del padre nel territorio nazionale.
Il Tribunale di Torino, accogliendo le nostre argomentazioni, ha ribadito come le assicurazioni siano tenute a rimborsare al danneggiato il costo della vettura di cortesia, indipendentemente dalla necessità lavorativa dell'utilizzo del veicolo.
La precedente perizia dell'assicurazione che stima il valore del veicolo, successivamente rubato, costituisce prova "solare" del valore del mezzo, anche se venne acquistato per un modico prezzo. Nel caso di specie il veicolo veniva acquistato incidentato per € 5.000 ed indennizzato per furto in € 21.600
Il Tribunale di Torino, accogliendo i motivi di appello proposti dallo studio, ha condannato l'assicurazione a rimborsare al danneggiato il costo del noleggio del veicolo sostitutivo, anche se non utilizzato per esigenze lavorative
L'invio con raccomandata della sola fattura è atto idoneo ad interrompere la prescrizione del diritto di credito? Il Tribunale di Torino, aderendo alla nostra impostazione, ha dato risposta negativa.
Per ottenere la condanna penale dell'imputato è sufficiente anche la sola dichiarazione della persona offesa dal reato, pur costituita parte civile, allorquando la deposizione testimoniale sia dotata di intrinseca attendibilità soggettiva e consistenza oggettiva. Le dichiarazioni occorre che siano logiche, coerenti, spontanee, non contraddette da alcun altro elemento di prova, scevre da suggestioni o condizionamenti e di desideri di protagonismo. Principio ribadito dal Tribunale di Torino.
Con nota 29.11.2017 il Consiglio Nazionale Forense ha diramato le linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare. Si tratta di un protocollo nei fatti già adottato, in larga parte, dal Tribunale di Torino sin dall'anno 2016. Al fine di evitare inutili contenziosi vengono riportati casi concreti in merito a quali spese siano comprese o meno nell'assegno di mantenimento e quali spese di natura straordinaria debbano essere rimborsate, senza o con il necessario consenso dell'altro coniuge.
Spesso le assicurazioni - se il costo di riparazione di un veicolo é superiore, anche di poco, al suo valore commerciale - rifiutano di pagare il maggior importo.
Perché questo?
Il principio generale è la "COMPENSAZIONE DEL GUADAGNO CON IL DANNO": si tratta dei casi nei quali il compimento di un fatto illecito produce anche conseguenze vantaggiose. In queste ipotesi, la determinazione del risarcimento va fatta calcolando anche gli eventuali vantaggi che trovino origine nello stesso atto che ha prodotto il danno, e detraendoli dall'ammontare del danno.
A mio parere l’equivoco di fondo risiede nell’applicare tale principio senza interrogarsi sul significato del termine “PATRIMONIALE” del danno risarcibile.
Il patrimonio è l’insieme di beni, valori e utilità collegati funzionalmente tra loro.
Il carattere della patrimonialità riguarda quindi non solo l’accertamento di un saldo negativo nello stato patrimoniale della vittima, ma anche l'incidenza in concreto di una diminuzione dei valori e delle utilità (suscettibili di commisurazione in denaro) di cui il danneggiato può disporre.
Con la riparazione del veicolo il danneggiato non consegue alcun vantaggio economico rispetto alla situazione antecedente il sinistro, perché semmai ha ricostituito il proprio patrimonio recuperando le disponibilità delle quali poteva usufruire prima dell’evento.
Il veicolo riparato non ha reso il danneggiato più ricco di quanto fosse prima del sinistro, ma ha ripristinato la situazione antecedente ad esso, in cui il medesimo si trovava a disporre di un veicolo pur vetusto, ma funzionante.
Appare allora contrario al diritto far gravare sul danneggiato incolpevole, già proprietario di un bene usato, il maggior prezzo per l'acquisto di un oggetto nuovo, escludendo la sua facoltà di riparare il proprio veicolo, nei limiti di criteri di ragionevolezza, costringendolo ad affrontare un acquisto assai oneroso, del tutto imprevisto, determinato da una situazione verificatasi per colpa altrui.
Il danneggiato ha diritto a vedere reintegrato il proprio patrimonio delle utilità venute meno per effetto del sinistro, mediante una spesa effettuata alle condizioni per il medesimo meno onerose per riavere la disponibilità della vettura.