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Sinistro stradale: incompatibilita' dei danni e onere della prova

Sinistro stradale: incompatibilita' dei danni e onere della prova

"Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro, si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.” Se sottoscritto da entrambe le parti, il modulo CAI “a doppia firma” ingenera una presunzione iuris tantum, valevole nei confronti dell’assicuratore, sempre liberamente apprezzabile dal giudice e superabile fornendone prova contraria, ricorrendo ad altra presunzione ovvero in ragioni di altre risultanze di causa."

"Si osserva che l’attrice produceva venti fotografie del veicolo danneggiato; non così controparte convenuta che non ne produceva alcuna, né sono allegate alla perizia, tantomeno produceva perizia di riscontro del veicolo antagonista Fiat Marea seppur prevista dal fiduciario (“Seguirà perizia di riscontro). La convenuta non offre prova liberatoria alcuna, disaminabile in causa sulla compatibilità e/o coerenza dei danni. Inoltre, sulla perizia stragiudiziale convenuta compare la voce “Coerenza del danno - SI”. Non sussiste agli atti, infine, allegazione tecnico difensiva convenuta alcuna, che in ordine alla compatibilità, ne consenta l’esclusione."

"Alla luce della perduranza del processo instaurato avanti quest’Ufficio nel 2021 e della assenza di offerta stragiudiziale e/o di rifiuto motivato ex lege, nonché in corso di causa, si liquidano € 1.500,00 in favore della Cassa ammende."
"È applicabile il disposto ex art. 148, c. 10 codice Assicurazioni, con trasmissione della sentenza all’IVASS ex lege, stante la mancata formulazione d’offerta stragiudiziale."

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