Nell'assolvere un nostro assistito dal reato di fuga, il Tribunale di Torino, richiamando i principi espressi dalla Corte di Cassazione, rammenta che il reato di fuga previsto dall’art. 189, comma 6, C.d.S., “è un reato omissivo di pericolo, per la cui configurabilità è richiesto il dolo, che deve investire essenzialmente l’inosservanza dell’obbligo di fermarsi in relazione all’evento dell’incidente concretamente idoneo a produrre ripercussioni lesive alle persone, e non anche l’esistenza di un effettivo danno per le stesse. Come tutte le norme incriminatrici volte alla tutela avanzata d’interessi, la concretezza dell’evento che giustifica la previsione non può giungere sino ad un’effettiva constatazione del tipo di nocumento procurato. Non a caso, infatti, la previsione utilizza il termine aspecifico di “danno”, volutamente ignorando il più preciso riferimento a quello di “lesione”.
Il reato di omissione di soccorso sanziona invece una “condotta ulteriore e diversa rispetto a quella repressa dal comma precedente: quella del conducente che, coinvolto in un incidente stradale, comunque ricollegabile al suo comportamento, non ottemperi all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite. In tale ultima evenienza, non basta la consapevolezza che dall’incidente possano essere derivate conseguenze per le persone, occorrendo che un tale pericolo appaia essersi concretizzato, almeno sotto il profilo del dolo eventuale, in effettive lesioni dell’integrità fisica”.
Si può dunque affermare che il reato di mancata prestazione dell’assistenza occorrente dopo un investimento “esiga un dolo meramente generico, ravvisabile in capo all’utente della strada il quale, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità che dall’incidente sia derivato danno alle persone, non ottemperi all’obbligo di prestare la necessaria assistenza ai feriti. Dolo che può ben configurarsi anche come eventuale”.