Molte volte a seguito di un sinistro stradale mentre il veicolo danneggiato viene risarcito dall'assicurazione RC AUTO, il veicolo danneggiante che ha sottoscritto per tali eventi la garanzia COLLISIONE trova difficoltà ad ottenere l'indennizzo assicurativo dovutogli in forza del premio pagato.
Nel caso di specie il Tribunale di Torino in primo grado aveva rigettato la domanda perché:
1) il modulo CID non indicava il numero civico dove si era verificato il tamponamento e quindi veniva ritenuto incompleto
2) non vi erano testimoni
3) non vi era stata denuncia all'Autorità competente, prevista nelle condizioni di polizza
4) la fattura di riparazione del carrozziere era stata emessa a distanza di alcuni mesi dall'evento sinistroso e quando il veicolo era stata venduto dall'assicurato
La Corte d'Appello accogliendo tutti i motivi di appello proposti da Studio Legale Palermiti ha riformato integralmente la sentenza del Tribunale, liquidando all'assicurato l'indennizzo dovuto in forza della garanzia collisione.
Viene così messo un punto fermo su alcuni aspetti (mancanza di testimoni, non intervento delle Autorità, emissione fattura in data successiva al sinistro e all'avvenuta compravendita dell'auto) che spesso vengono "strumentalizzati" dalle Compagnie Assicurative per respingere le richieste di indennizzo, pur a fronte dell'avvenuto risarcimento in ambito rc auto del veicolo danneggiato.