Senza necessità di attività istruttoria ma in base alla sola documentazione prodotta in causa ed aderendo alle nostre argomentazioni giuridiche, la sentenza ritiene che:
1) la produzione degli articoli di giornale è sufficiente per ritenere provato l'evento grandine;
2) la perizia extra giudiziale della Compagnia assicurativa che indica un costo orario inferiore alla media dei prezzi di mercato praticati sulla piazza di Torino può essere aumentata e ricondotta ai giusti parametri dal Giudicante senza necessità di ricorrere ad una Consulenza Tecnica d'Ufficio;
3) accertata la sussistenza dell'evento grandine e la compatibilità dei danni riportati dal veicolo, nessun sindacato spetta al perito e/o al Giudicante in merito alla tecnica (levabolli / riverniciatura totale) riparativa utilizzata per il ripristino del veicolo