Il danno patrimoniale da anticipato pensionamento consiste nello scarto tra il trattamento di quiescenza cui la vittima avrebbe avuto diritto se, rimasta sana, avesse lavorato fino all’età massima consentita, ed il minor importo che invece le sarà erogato, per essere stata costretta a cessare anticipatamente l’attività lavorativa.
In un sistema pensionistico basato sul metodo c.d. contributivo, il trattamento pensionistico sarà tanto maggiore, quanto più cospicui saranno i versamenti effettuati dal lavoratore durante l’attività lavorativa. Di conseguenza, se i versamenti si riducono a causa dell’impossibilità di proseguire il lavoro, provocata dal fatto illecito, la diminuzione della pensione sperata è conseguenza immediata e diretta di quest’ultimo.
Immaginiamo che il danneggiato, a causa della maggior usura lavorativa dovuta al sinistro, sia costretto a pensionarsi anticipatamente, poniamo all’età di 62 anni invece che all’età minima di 67 anni.
Come calcolo il danno patrimoniale patito?
1) determino in via presuntiva la retribuzione annua da lavoro dipendente che il danneggiato avrebbe continuato a maturare sino all’età minima pensionabile di anni 67, poniamo € 20.000.
2) calcolo la differenza tra l’importo netto annuo che sarebbe spettato al danneggiato se fosse rimasto sano (poniamo € 15.000) e la pensione netta annua che invece percepisce la vittima con 5 anni di contributi in meno (poniamo € 12.000), pari ad € 3.000,00.
3) Il danno patrimoniale patito dal danneggiato, va quindi liquidato procedendo alla capitalizzazione dell’importo di € 3.000,00, cioè attraverso la moltiplicazione dell’importo annuo del danno patito dalla vittima per un coefficiente di capitalizzazione che tenga già conto del c.d. “montante di anticipazione” (c.d. sconto).