Accogliendo le tesi dello studio è stato affermato che: 1) l'offerta delle assicurazioni del solo valore del veicolo antecedente il sinistro, determinato in base a riviste di settore, non costituisce integrale risarcimento del danno, con conseguente obbligo di corrispondere il costo di riparazione (nel caso di specie a fronte di una valutazione del veicolo di € 1.000 è stato riconosciuto un risarcimento pari al costo delle riparazioni di € 2.500); 2) se il danneggiato cede il proprio credito ad un carrozziere, il pagamento effettuato in epoca successiva dall'assicurazione al cedente invece che al riparatore cessionario, è errato ed obbliga l'assicurazione a pagare nuovamente al cessionario l'intero importo dovuto