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La liquidazione del danno da anticipata perdita del rapporto parentale

La liquidazione del danno da anticipata perdita del rapporto parentale

Lo Studio ha recentemente definito in via bonaria un danno da anticipata perdita del rapporto parentale, facendo ottenere al proprio Assistito un risarcimento calcolato secondo il criterio della c.d. equità partendo dalle tabelle, in sostituzione del meno favorevole criterio della c.d. proporzionalità secca.

Quest'ultimo criterio potrebbe verosimilmente trovare costante applicazione presso la Suprema Corte.

Il caso: sinistro mortale.

Uomo di 74 anni con aspettativa media di vita di altri 8 anni ed aspettativa concreta di vita di 5, 6 mesi per effetto di male incurabile. Il danno patito dalla moglie per la perdita anticipata del rapporto, riconoscendo un valore di € 255.000 secondo le tabelle di Milano per il danno parentale tout court, si risolverebbe secondo il criterio della "c.d. proporzionalità secca" nella seguente equazione 255.000 : 8 = X : 1 ed è pari a circa € 32.000.

Il nostro Studio ha invece ottenuto che la liquidazione fosse effettuata secondo il criterio "dell'equità, partendo dalle tabelle", ottenendo che il risarcimento fosse ridotto, in via equitativa, del solo 20% per un importo pari ad € 204.000 (255.000 - 20%), risarcite integralmente le altre voci di danno patrimoniale e biologico iure hereditatis.

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