Spesso le assicurazioni - se il costo di riparazione di un veicolo é superiore, anche di poco, al suo valore commerciale - rifiutano di pagare il maggior importo.
Perché questo?
Il principio generale è la "COMPENSAZIONE DEL GUADAGNO CON IL DANNO": si tratta dei casi nei quali il compimento di un fatto illecito produce anche conseguenze vantaggiose. In queste ipotesi, la determinazione del risarcimento va fatta calcolando anche gli eventuali vantaggi che trovino origine nello stesso atto che ha prodotto il danno, e detraendoli dall'ammontare del danno.
A mio parere l’equivoco di fondo risiede nell’applicare tale principio senza interrogarsi sul significato del termine “PATRIMONIALE” del danno risarcibile.
Il patrimonio è l’insieme di beni, valori e utilità collegati funzionalmente tra loro.
Il carattere della patrimonialità riguarda quindi non solo l’accertamento di un saldo negativo nello stato patrimoniale della vittima, ma anche l'incidenza in concreto di una diminuzione dei valori e delle utilità (suscettibili di commisurazione in denaro) di cui il danneggiato può disporre.
Con la riparazione del veicolo il danneggiato non consegue alcun vantaggio economico rispetto alla situazione antecedente il sinistro, perché semmai ha ricostituito il proprio patrimonio recuperando le disponibilità delle quali poteva usufruire prima dell’evento.
Il veicolo riparato non ha reso il danneggiato più ricco di quanto fosse prima del sinistro, ma ha ripristinato la situazione antecedente ad esso, in cui il medesimo si trovava a disporre di un veicolo pur vetusto, ma funzionante.
Appare allora contrario al diritto far gravare sul danneggiato incolpevole, già proprietario di un bene usato, il maggior prezzo per l'acquisto di un oggetto nuovo, escludendo la sua facoltà di riparare il proprio veicolo, nei limiti di criteri di ragionevolezza, costringendolo ad affrontare un acquisto assai oneroso, del tutto imprevisto, determinato da una situazione verificatasi per colpa altrui.
Il danneggiato ha diritto a vedere reintegrato il proprio patrimonio delle utilità venute meno per effetto del sinistro, mediante una spesa effettuata alle condizioni per il medesimo meno onerose per riavere la disponibilità della vettura.