Una nota compagnia assicurativa, nell'anno 2018, senza nulla comunicare all'assicurato-consumatore e fermo restando il contenuto della scheda di polizza a mano del cliente analogo a quello dell'anno precedente, ha inserito nelle condizioni generali di contratto un limite massimo di indennizzo nel caso l'assicurato si fosse rivolto a carrozzerie non convenzionate per effettuare la riparazione del veicolo grandinato.
Immediatamente è sorto tra gli operatori del diritto il dibattito sulla legittimità di una siffatta tipologia di clausola: al momento della sottoscrizione, il consumatore era informato del prodotto assicurativo che si accingeva ad acquistare? Il limite di indennizzo che penalizza il carrozziere di fiducia è conforme alla normativa anti trust comunitaria? e rispetto al DDL Concorrenza? Non è che l’effetto di tali clausole non sia tanto la riduzione delle tariffe quanto la restrizione nella facoltà di scelta dell’assicurato? la questione è tutt'ora aperta e dibattuta non solo in giurisprudenza ma anche tra gli organismi di vigilanza quali l'IVASS e l'AGCM.
La sentenza allegata fornisce una prima risposta favorevole all’assicurato/consumatore che si era rivolto al proprio carrozziere di fiducia.