la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino, che ha rigettato l'appello proposto da una paziente che lamentava una responsabilità dell'azienda ospedaliera e del chirurgo per il manifestarsi di una recidiva di alluce valgo, ribadisce noti principi in materia di responsabilità medica, nesso causale e colpa nonché le preclusioni probatorie in cui incorrono le parti che omettono di produrre documenti entro i termini perentori fissati dalla legge