Accogliendo la tesi dello studio che patrocinava la parte acquirente, il Tribunale di Torino ha statuito che:
1) nei contratti che prevedono l'esecuzione di una prestazione periodica, la tolleranza del creditore nel ricevere i pagamenti oltre il termine stabilito rende inoperante la clausola risolutiva espressa;
2) il principio di "buona fede", che costituisce fonte legale di integrazione del contratto, trova applicazione anche nella fase di esecuzione dello stesso e le parti devono conformare ad esso il proprio comportamento.