Accogliendo le tesi difensive dello studio, la sentenza allegata ribadisce che:
1) per attribuire ad un soggetto la qualifica di "amministratore di fatto" di un'azienda occorre l’individuazione di specifiche e non occasionali attività di gestione nonché la presenza di precise condotte aventi rilevanza esterna, tali da ingenerare nei terzi il convincimento che egli sia il soggetto gestore della società; in altri termini l'amministrazione di fatto presuppone l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.
2) l'obbligo di conservazione e di consegna della documentazione contabile al curatore, grava in via esclusiva sul soggetto che riveste la carica di amministratore al momento della dichiarazione di fallimento