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#covid19 #decretoiorestoacasa #autocertificazione

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1) Si deve evitare di uscire di casa, ma è consentito farlo in tre casi: "per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, per situazioni di necessità o per spostamenti per motivi di salute".

"Comprovate esigenze lavorative" significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite autocertificazione o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Ricapitolando, è sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi.

Le "situazioni di necessità" sono quelle che riguardano "l'acquisto di beni essenziali", come ad esempio fare la spesa. In queste circostanze occorre comunque assicurare la distanza interpersonale di almeno un metro.

Le tre ragioni giustificatrici valgono anche per gli spostamenti all'interno del proprio comune.

Se vi trovate lontano da casa potete farvi rientro, il decreto lo stabilisce in maniera esplicita: "è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza". Questa motivazione all'evidenza può essere utilizzata una sola volta.

Si può viaggiare in auto al massimo in due, il guidatore ed un passeggero nel sedile posteriore.

2) Per uscire occorre compilare un'autodichiarazione. Nel caso in cui non la si abbia con sé, tale certificazione potrà essere resa seduta stante sui moduli in dotazione alle forze dell'ordine incaricate di effettuare i controlli. L'autocertificazione verrà chiesta anche ai pedoni

3) Viene sanzionata penalmente non la mancanza materiale del foglio di autocertificazione (la dichiarazione può essere resa agli agenti) ma l'uscita in assenza delle ragioni giustificatrici. In tal caso si commette il reato di natura contravvenzionale di cui all'art. 650 c.p.,inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, sanzionato con l'arresto sino a 3 mesi o con l'ammenda fino a € 206. In concreto, a seguito di denuncia, vi verrà notificato un decreto penale di condanna che, se non opposto, resterà nella propria fedina penale. In caso di opposizione al decreto penale il reato può essere estinto mediante oblazione (pagamento di una somma di denaro allo stato). Se invece è il contenuto dell'autocertificazione a non essere veritiero, si commette l'ulteriore reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico punito dall'art. 483 c.p. (in relazione agli artt. 46, 47 e 76 DPR 445/2000) con la pena della reclusione fino a due anni. Se il soggetto che si sposta dovesse accusare sintomi o essere positivo al corona virus potrebbe, sussistendo ulteriori elementi, commettere anche il reato di epidemia, perlomeno nella forma colposa (art. 452 c.p.).

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