Nella sentenza allegata, il Tribunale di Torino, sezione lavoro, conferma l'orientamento che ritiene sia sufficiente per il lavoratore che agisca in giudizio per il pagamento delle spettanze derivanti dal rapporto di lavoro dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (la sussistenza di un rapporto lavorativo) mentre può limitarsi ad allegare il mancato pagamento di quanto dovuto, essendo onere del datore di lavoro dare la prova del fatto estintivo del diritto, ossia dell'avvenuto adempimento.