nella sentenza allegata, il Giudice di Pace di Torino, accogliendo la tesi dello studio, ha giudicato illegittima per restizione alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, la clausola del contratto assicurativo che impone all'assicurato di far riparare il proprio veicolo solo presso carrozzerie convenzionate, pena la riduzione dell'importo da indennizzare mediante il raddoppio della franchigia contrattuale di € 500 elevata ad € 1.000.