Il Tribunale di Milano ha chiarito che: a) in ipotesi di sinistro stradale tra due veicoli asseritamente non verificatosi, il diritto di querela è attribuito ad entrambe le compagnie assicurative (del danneggiato e del danneggiante responsabile civile); b) se il responsabile del sinistro disconosce la sottoscrizione del CID e tuttavia demolisce il veicolo prima dell'ispezione tecnica del perito assicurativo, manca la prova - oltre ogni ragionevole dubbio - della sussistenza del fatto di reato.