Il G.I.P. presso il Tribunale di Torino, facendo proprie le difese del medico assistito dal nostro studio, ha ribadito che: 1) deve essere processualmente certo che la condotta omissiva del medico sia stata condizione necessaria dell'evento lesivo; 2) è esclusa la responsabilità penale del medico, qualora siano state rispettate le indicazioni accreditate dalla comunità scientifica.